Art. 21.
(Esonero dall'obbligo di applicazione del regime comunitario delle quote latte per i produttori operanti in territori montani).

      1. Le disposizioni di cui al decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e successive modificazioni, non si applicano ai produttori titolari di quota

 

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latte che, alla data di entrata in vigore della presente legge, operano nei territori montani.
      2. I quantitativi individuali di riferimento dei quali i produttori di cui al comma 1 risultano essere titolari alla data di entrata in vigore della presente legge confluiscono nella riserva nazionale e sono riattribuiti dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) alle regioni e alle province autonome cui afferivano, le quali provvedono alla loro riassegnazione sulla base delle priorità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119.
      3. Qualora i quantitativi individuali di riferimento di cui al comma 2 siano stati, in tutto o in parte, acquistati dai produttori cui sono ritirati, agli stessi è liquidato un importo pari ai costi sostenuti per l'acquisto dei medesimi quantitativi, calcolati in base al prezzo effettivamente pagato, aggiornato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono posti a carico dei fondi di funzionamento dell'AGEA, senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.
      4. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ad attività di allevamento bovino da latte avviate in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali verificano che tali attività si svolgano effettivamente sul territorio del comune montano ove l'azienda elegge sede legale, nel rispetto delle forme e delle pratiche di allevamento tradizionalmente presenti nel territorio medesimo.